Art. 5.
(Testimonianze e acquisizione di atti e documenti).
1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
2. La Commissione può acquisire, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti riguardanti
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procedimenti penali e inchieste in corso, garantendo la segretezza fino a quando essi siano coperti da segreto, nonché copie di atti e di documenti custoditi negli uffici della pubblica amministrazione, garantendo la riservatezza dei soggetti coinvolti.
3. L'autorità giudiziaria può ritardare la trasmissione delle copie degli atti e dei documenti richiesti, con decreto motivato, esclusivamente per esigenze istruttorie e per un periodo non superiore a sei mesi.
4. La Commissione stabilisce quali atti e documenti, oltre a quelli di cui è garantita la segretezza ai sensi del comma 2, non devono essere divulgati.